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EUDR: gli obblighi per operatori e commercianti a monte e a valle nella catena di approvvigionamento

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, si colloca tra le iniziative più ambiziose e articolate dell’Unione Europea per affrontare la sfida della deforestazione globale. Questo strumento normativo mira a garantire che solo prodotti a deforestazione zero e conformi alle leggi del paese di origine possano accedere al mercato europeo o essere esportati.

Le materie prime interessate dal Regolamento sono: cacao, caffè, soia, olio di palma, legno, gomma e bovini, oltre ai prodotti derivati. La complessità del Regolamento deriva dalla combinazione di requisiti tecnici, legali e logistici che impongono agli operatori economici l’adozione di rigorosi processi di due diligence e un alto livello di trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento.

In questo articolo esaminiamo nel dettaglio gli obblighi previsti dal Regolamento per le categorie coinvolte, ovvero operatori e commercianti, mettendo in luce come questi obblighi varino in base alla posizione nella filiera e alla dimensione dell’impresa, distinguendo tra Piccole e Medie Imprese (PMI) e grandi imprese (non-PMI).

Offriremo una panoramica chiara delle differenze tra i ruoli, a partire dalle definizioni fornite dalla normativa, e delle implicazioni pratiche per le realtà tenute a conformarsi a queste disposizioni.

Definizioni secondo il Regolamento (UE) 2023/1115

  • Operatore: persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato europeo o esporta i prodotti elencati nell'Allegato I del Regolamento.
  • Commerciante: persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato dell’Unione Europea
  • Operatori a valle: soggetti che trasformano un prodotto elencato nell'Allegato I (già sottoposto a due diligence) in un altro prodotto elencato nell'Allegato I o che esportano tali prodotti.

Obblighi degli operatori non-PMI

Gli operatori non-PMI affrontano gli obblighi più stringenti del Regolamento EUDR. Prima di immettere sul mercato europeo o esportare i prodotti interessati, essi devono:

  • Esercitare la Dovuta Diligenza al fine di provare che i prodotti sono a deforestazione zero e sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione
  • Presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza tramite il sistema IT messo a disposizione dall'UE, noto come TRACES, o mediante integrazione con sistemi aziendali compatibili
  • Conservare una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni
  • Informare le autorità competenti e i commercianti a cui hanno fornito i prodotti in caso di nuove informazioni rilevanti che indichino rischi di non conformità. Nel caso delle esportazioni, l’operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione
  • Comunicare agli attori a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare l’esercizio della due diligence, inclusi i numeri di riferimento delle dichiarazioni

Obblighi degli operatori non-PMI a valle

Gli operatori non-PMI a valle della catena di approvvigionamento hanno obblighi analoghi a quelli degli operatori a monte, ma possono fare riferimento alla due diligence già effettuata, purché:

  • Verifichino che sia stata correttamente eseguita, ad esempio tramite audit indipendenti o controlli sui sistemi di due diligence degli operatori a monte.
  • Presentino una dichiarazione per le parti dei prodotti non ancora sottoposte a due diligence.

Essi rimangono legalmente responsabili in caso di violazioni del Regolamento.

Obblighi degli operatori PMI 

Gli operatori PMI hanno obblighi semplificati rispetto alle grandi imprese:

  • Riferimento alla due diligence esistente: per i prodotti già sottoposti a tale processo a monte, devono unicamente comunicare, su richiesta, i numeri di riferimento delle dichiarazioni già effettuate.
  • Esecuzione della due diligence: sui prodotti non sottoposti a Due Diligence gli operatori PMI hanno gli stessi obblighi degli operatori non-PMI dovendo effettuare una due Diligence.

Tali obblighi sono validi anche per gli operatori PMI a valle della filiera.

Obblighi dei commercianti

  • Commercianti non-PMI: equiparati agli operatori non-PMI, hanno gli stessi obblighi di esercizio e dichiarazione di Due Diligence.
  • Commercianti PMI: sono obbligati a raccogliere e conservare per cinque anni le informazioni sui fornitori e clienti dei prodotti interessati, inclusi i numeri di riferimento delle dichiarazioni.

In caso di informazioni che evidenzino rischi di non conformità, i commercianti, PMI o non-PMI, devono informare immediatamente le autorità competenti e i loro clienti.

Conclusione

Il Regolamento EUDR introduce obblighi rigorosi e differenziati per assicurare che i prodotti immessi sul mercato europeo siano a deforestazione zero e rispettino le normative dei paesi di produzione. Tuttavia, la complessità e la mole di dati richiesti rappresentano una sfida significativa per operatori e commercianti, sia PMI che non.

In questo contesto, Trusty si pone come un partner tecnologico essenziale. Grazie a soluzioni avanzate di tracciabilità e alla gestione automatizzata della dichiarazione di due diligence, Trusty supporta le imprese nel rispettare i requisiti del Regolamento EUDR. Dalla raccolta e verifica dei dati dei fornitori, fino all’integrazione con i sistemi informativi europei come TRACES, Trusty semplifica i processi, riducendo i rischi di non conformità e garantendo un approccio trasparente e sostenibile lungo tutta la catena di approvvigionamento.

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